assegnazione al coniuge della casa
familiare non è opponibile ai terzi, fermo il risarcimento dei danni
Cass.,
05.07.1988, n. 4420, in Giust. civ., 1988, I, pag. 2561
Il diritto conferito
al coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell'art. 155, c. 4, c.c., non è che un atipico diritto
personale di godimento - sia pure avente contenuto analogo a quello di un
diritto reale - non opponibile ai terzi, con la conseguenza che se il coniuge proprietario aliena a terzi
l'immobile, egli può essere tenuto
al risarcimento dei
danni nei confronti
del coniuge assegnatario.