assegnazione al coniuge della casa familiare non è opponibile ai terzi, fermo il risarcimento dei danni


 

Cass., 05.07.1988, n. 4420, in Giust. civ., 1988, I, pag. 2561

 

Il  diritto conferito al coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi  dell'art.  155,  c. 4, c.c., non è che un atipico diritto personale  di  godimento - sia pure avente contenuto analogo a quello di un diritto reale - non opponibile ai terzi, con la conseguenza che se  il coniuge proprietario aliena a terzi l'immobile, egli può essere tenuto   al   risarcimento   dei  danni  nei  confronti  del  coniuge assegnatario.